La sigla sta per “Trattamento di fine rapporto”, meglio noto con la locuzione comune di “liquidazione”. Disciplinato dal Codice Civile (articolo 2120), il Tfr è una parte della retribuzione che viene accantonata automaticamente dal datore di lavoro, per poi essere restituita al dipendente alla cessazione del rapporto di lavoro. Il Tfr è pari alla somma delle retribuzioni utili annuali divise per 13,5. Ogni anno, il totale così conteggiato si rivaluta dell’1,5% più il 75% dell’inflazione corrente. Dopo otto anni di lavoro, è possibile chiedere un anticipo sulla liqudazione pari al 70% del totale. Il Tfr può essere impiegato come garanzia per ottenere prestiti e finanziamenti.