L’esigenza di accesso al credito da parte della consistente fascia di popolazione italiana composta da pensionati è stata in parte tutelata dal Regolamento del ministero dell’Economia e delle finanze dell’8 febbraio 2007, attuativo delle disposizioni della legge 80 del 14 maggio 2005 in materia di prestiti ai pensionati. In particolare, la norma disciplina il ricorso alla cessione del quinto della pensione, una forma di prestito personale assimilabile al più generico istituto della cessione del quinto dello stipendio. In questo caso, i prestiti a pensionati concessi da banche e intermediari finanziari vengono pagati dall’Inps attraverso la decurtazione della quinta parte della pensione percepita, per un numero variabile di rate sino all’estinzione del debito. Il primo passo per richiedere questa forma di prestiti a pensionati consiste nel chiedere all’Inps la comunicazione di cedibilità, nella quale è specificata la quota massima di pensione che è possibile destinare al pagamento di una rata e, quindi, l’importo della rata stessa. Tale comunicazione va poi inoltrata all’istituto di credito prescelto, che provvederà quindi a concedere il prestito al pensionato. L’importo che si può richiedere è variabile, a patto però che il pagamento delle rate non implichi una decurtazione della pensione sino a un livello inferiore al minimo stabilito per legge, che nel 2008 è stato fissato a quota 443,12 euro. Inoltre, chi è titolare di una pensione sociale, di invalidità o di sostegno al reddito e al nucleo familiare non può fare ricorso a questa forma di cessione del quinto, che resta quindi un prestito pensato soprattutto per chi ha una pensione lavorativa. La stessa Inps, infine, svolge una funzione di tutela dei pensionati accertandosi che le condizioni del prestito siano chiare e trasparenti, al di sotto del tasso d’usura e che gli intermediari finanziari siano autorizzati a concedere il prestito a pensionati.