Il prestito d’onore risponde a finalità sociali e di sviluppo economico del Paese. Introdotto dapprima dalla legge 608/96 e riformato poi dal Dlgs 185 del 21 aprile 2000, il prestito d’onore mira in particolar modo a supportare l’attuazione di idee imprenditoriali meritevoli in determinate regioni svantaggiate d’Italia, facilitando l’accesso al credito da parte degli aspiranti imprenditori.

Tra i requisiti principali di questa forma di finanziamento vi è dunque la residenza dei richiedenti (o, nel caso di società di persone, della metà dei partecipanti), al primo gennaio 2000, nelle regioni Sardegna, Sicilia, Basilicata, Puglia, Calabria, Campania, Abruzzo, Molise e in vari comuni del Nord Italia. I richiedenti devono inoltre aver raggiunto la maggiore età ed essere disoccupati da almeno sei mesi.

Il prestito d’onore si rivolge a tre categorie di business: le microimprese portate avanti da società semplici, in accomandita semplice o in nome collettivo, per le quali gli investimenti finanziabili comprendono l’acquisto di infrastrutture e macchinari e la ristrutturazione di immobili, entro un tetto massimo di 129.114 euro; il lavoro autonomo, per le stesse categorie di investimento ma entro un importo di 25.823 euro; e l’apertura di franchising, da parte di società o ditte individuali, per la vendita di beni e servizi.

Sul fronte dei prestiti d’onore per il lavoro autonomo, le agevolazioni introdotte dal Dlgs 185/2000 prevedono un contributo a fondo perduto per le spese sostenute nel primo anno di attività entro un tetto di 5.165 euro, nonché un ulteriore contributo a fondo perduto per una percentuale pari al 40% dell’importo finanziato, e un mutuo a tasso agevolato per il restante 60%. Agevolazioni simili valgono anche per le altre due tipologie di prestiti d’onore, ma con percentuali variabili di contributi a fondo perduto e mutui a tasso agevolato.