Nel mercato del credito, i dati e la storia personale di chi richiede un prestito rappresentano un criterio fondamentale di valutazione sulla base del quale banche ed altri enti finanziari stabiliscono se concedere o meno un finanziamento. La normativa italiana vigente (legge 77 del 12 febbraio 1955, decreto 381 del 18 settembre 1995, legge 480 del 15 novembre 1995, legge 235 del 18 agosto 2000, decreto 316 del 9 agosto 2000) tutela il corretto funzionamento del sistema creditizio stabilendo l’iscrizione di chiunque abbia “precedenti negativi”, e sia cioè stato segnalato in passato per episodi di insolvenza e morosità, in un apposito registro informatico dei protesti quale “cattivo pagatore”, con tutte le conseguenze negative del caso.

Nondimeno, esistono delle forme di prestito che garantiscono anche ai cattivi pagatori la possibilità di accedere al credito. In particolare, poiché lo scopo degli enti finanziari non consiste nel penalizzare i protestati tout-court, ma semplicemente nel mettersi al riparo da rischi eccessivi, tutte le forme di prestito garantito sono disponibili anche ai cattivi pagatori, purchè lavoratori dipendenti con determinati requisiti di anzianità. Sono prestiti per cattivi pagatori, dunque, la cessione del quinto dello stipendio, il prestito delega, e il prestito cambializzato: in sostanza, tutti quei prestiti il cui rimborso è garantito sia da un salario fisso e stabile del debitore, sia dalla sua liquidazione o da un’assicurazione sulla vita o, ancora, dall’istituto della fideiussione e da garanzie terze. In questi casi, il protestato che voglia richiedere un prestito deve presentare non soltanto documento d’identità e codice fiscale, ma anche l’ultima busta paga, il modello Cud ed eventualmente un certificato di stipendio compilato dal datore di lavoro.